1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, i princìpi fondamentali per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in relazione alle attività estrattive di materiali lapidei nelle cave e nelle torbiere, e di materiali inerti negli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, nelle zone golenali e nelle fasce costiere lacustri e marine, naturali e artificiali.
2. I princìpi stabiliti dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
1. Le cave, le torbiere, gli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, le zone golenali e le fasce costiere lacustri e marine, naturali e artificiali, fanno parte del patrimonio indisponibile della regione.
2. Le cave e le torbiere, gli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, le zone golenali, le fasce costiere lacustri e marine, naturali e artificiali, compresi in aree di proprietà dei comuni o delle province fanno parte, rispettivamente, del patrimonio indisponibile del comune o della provincia.
3. Sono estinti i diritti reali comunque costituiti su cave e torbiere, alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, zone golenali e fasce costiere lacustri e marine, naturali e artificiali.
1. Le attività estrattive di materiali lapidei di cave e di torbiere sono soggette
1. Il richiedente la concessione deve presentare:
a) un progetto di estrazione;
b) una relazione di impatto ambientale;
c) un progetto di risistemazione ambientale.
2. Le misure previste nel progetto di estrazione e nel progetto di risistemazione ambientale per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la prevenzione di infortuni e di malattie professionali costituiscono, unitamente all'incidenza dell'impatto ambientale, elementi prioritari di valutazione ai fini del rilascio della concessione.
1. Le attività estrattive di cui all'articolo 1 sono vietate:
a) nelle aree soggette ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
b) nelle aree destinate a parchi, riserve naturali e biotopi;
c) negli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali;
d) nelle zone golenali, nelle spiagge e nei fondi lacuali e lungo le coste marine.
2. Ove si renda necessario ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di stabilità dell'assetto idraulico, l'autorità preposta alla manutenzione
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano il censimento dei giacimenti esistenti nel loro territorio e approvano, rispettivamente, un piano regionale o provinciale, nel quale sono individuate le aree nelle quali possono proseguire o essere iniziate attività estrattive.
2. All'elaborazione del piano di cui al comma 1 deve essere assicurata la partecipazione
1. Ogni regione e provincia autonoma istituisce un catasto dei siti dedicati ad attività estrattive esistenti, abbandonati o dismessi.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad individuare i siti di cava dismessi, a valutare la loro possibile riutilizzazione o recupero ambientale e a stabilire gli interventi finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei soggetti interessati.
3. Ai fini di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, anche su istanza del proprietario del sito, a elaborare un progetto di risistemazione o di riutilizzo del sito.
4. Qualora il proprietario non intraprenda i lavori stabiliti nel progetto di cui al comma 3, entro il termine di sei mesi dall'ingiunzione disposta dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse regioni o province autonome possono ordinare l'esproprio del sito e l'area di sedime della cava abbandonata è acquisita di diritto e gratuitamente al patrimonio regionale o della provincia autonoma.
5. L'accertamento dell'inottemperanza dell'ingiunzione di cui al comma 4, previa
1. Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 6, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni transitorie per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione di estrazione in conformità ai princìpi dettati dalla presente legge.
2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata l'attività di estrazione nei territori delle regioni e delle province autonome che non hanno approvato il piano di cui all'articolo 6.
1. Chiunque esercita l'attività di estrazione senza aver ottenuto la prescritta concessione è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 15.000 a 150.000 euro.
2. La sentenza di condanna emanata ai sensi del comma 1 impone altresì al trasgressore la risistemazione dei luoghi. In caso di inadempienza il soggetto che ha rilasciato la concessione provvede alla risistemazione ambientale in danno del trasgressore.
3. Colui che ha legittimamente effettuato attività estrattive e che non provvede alla risistemazione dello stato dei luoghi è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 15.000 a 150.000 euro. Il soggetto che ha rilasciato la concessione provvede alla risistemazione ambientale a danno del trasgressore.
4. Nei casi indicati ai commi 1, 2 e 3 il giudice dispone la confisca dei mezzi impiegati nell'attività di estrazione e dei materiali escavati.
1. Le lettere m) e n) del primo comma dell'articolo 97 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, l'articolo 45 e il terzo comma dell'articolo 64 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nonché ogni altra disposizione di legge e di regolamento che prevede una disciplina speciale in materia di cave e torbiere per determinate zone del territorio nazionale, fatta eccezione per le norme di polizia, igiene e sicurezza del lavoro, sono abrogati.